Referendum costituzionale (o sospensivo)

Articolo 138 Cost.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Nell’ambito del procedimento di revisione della Costituzione e di approvazione di leggi costituzionali, si inserisce il referendum costituzionale.

L’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum nei casi in cui, pur essendo state approvate nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non abbiano però ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti stessi. In questo caso non si tratta di un’approvazione definitiva: il testo approvato dal Parlamento è pubblicato per notizia sulla Gazzetta Ufficiale in modo da darne la massima pubblicità. Entro tre mesi da questa data, può così essere chiesto un referendum costituzionale per sottoporre il testo ad approvazione popolare. Lo possono richiedere gli elettori stessi, con la raccolta di cinquecentomila firme, o cinque Consigli regionali oppure un quinto dei membri di una delle due Camere. Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti. È sufficiente che i consensi superino i voti sfavorevoli. Se il risultato della consultazione è positivo il Capo dello Stato promulga la legge; in caso contrario è come se la legge stessa non avesse mai visto luce e l'esito della consultazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sono esempi di questo referendum quello del 7 ottobre 2001 di Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione che ha avuto esito confermativo della legge approvata dal Parlamento; quello del 4 dicembre 2016 recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha visto respinta la riforma approvata dal Parlamento.

L’art. 138 Cost. riguarda anche le Regioni a statuto speciale, in quanto il loro statuto è approvato con legge costituzionale.

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