Pubblicata la legge costituzionale sull'insularità

La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, recante Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2022.

La proposta di legge costituzionale è stata approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti: dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 aprile 2022 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 2022 (A.C. 3353-B).

Il termine di tre mesi previsto dall’articolo 138, secondo comma, della Costituzione per la richiesta di referendum è scaduto il 30 ottobre 2022 senza che sia stata avanzata alcuna richiesta da parte dei soggetti costituzionalmente legittimati: un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o ancora cinque Consigli regionali.

In sintesi

Nell’inserire un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, la legge costituzionale prevede che “la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”.

Il riconoscimento in Costituzione delle peculiarità delle isole va inteso in un’accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità di carattere culturale, storico, naturalistico di tali territori.

La riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori quali la demografia, l’esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall’articolo 16 della Costituzione. 

Sono state, dunque, riconosciute a livello costituzionale le peculiarità della condizione insulare e l’esigenza di garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di fruizione dei diritti fondamentali, così attenuando gli svantaggi derivanti dalle difficoltà di connessione.

Si tratta, a ben vedere, di un’ulteriore e puntuale specificazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, là dove si impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

Le nuove disposizioni si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell’articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.

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