Le modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato

La proposta di legge A.C. 2329 Brescia "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali" delinea un sistema elettorale interamente proporzionale (ad eccezione della Valle d’Aosta e, al Senato, del Trentino-Alto Adige), superando l’attuale sistema misto in base al quale i 3/8 dei seggi sono ripartiti con metodo maggioritario in collegi uninominali.

In sintesi

Il territorio nazionale resta suddiviso in circoscrizioni e in collegi plurinominali, mentre vengono aboliti i collegi uninominali

La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi: è elevata la soglia a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista al Senato. Alla Camera la soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

Non è più prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione.

L’elettore esprime il voto a favore della lista prescelta.

È previsto un “diritto di tribuna” per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti elettorali circoscrizionali in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente elettorale regionale.

La proposta di legge in esame apporta alcune modifiche di carattere formale alla definizione dell’elettorato attivo e passivo, sostituendo quelle disposizioni della legge elettorale che fanno esplicito richiamo all’età anagrafica, con un rinvio "mobile" alla rispettiva norma costituzionale (per approfondimenti vai alla scheda della proposta di legge costituzionale A.C. 1511-1647-1826-1873-BModifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica”.

Il disegno di legge

I Dossier a cura del Dipartimento

I Dossier di documentazione delle Camere

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