Introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia
Nella seduta di martedì 16 luglio 2024, la I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera ha avviato le audizioni informali di costituzionalisti nell’ambito del disegno di legge costituzionale AC 1921 recante “Modifiche della Parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica” (già approvato in prima deliberazione dal Senato).
Audizioni informali presso la I Commissione Affari Costituzionali - vai sul sito della Camera
Il disegno di legge costituzionale è stato trasmesso dal Senato alla Camera dei Deputati per la seconda deliberazione il 18 giugno 2024 ed è stato assegnato alla I^ Commissione Affari costituzionali in sede referente, che ne ha avviato l’esame il 4 luglio 2024.
***
Iter di approvazione in prima lettura al Senato - vai alla pagina dedicata
***
In sintesi
La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare.
Il testo opera su cinque versanti:
- introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
- fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico;
- garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
- affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
- supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.
Il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.