L'iniziativa legislativa popolare - Art.71 della Costituzione

Art. 71 Cost.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

   

 

Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”.

Questo potere riconosciuto ai cittadini di dare avvio al procedimento legislativo è un istituto di “democrazia diretta”. Nella prassi si è rivelato però un potere limitato che non garantisce ai presentatori l’esame parlamentare della loro proposta. Gli organi parlamentari, infatti, non hanno l’obbligo di pronunciarsi sulle proposte di iniziativa popolare e neanche esistono meccanismi che garantiscano forme significative di priorità procedurale.

L’unica garanzia di esame è data dai regolamenti parlamentari. In particolare l'art. 74, Reg. Sen. impone alle competenti Commissioni l'avvio dell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento; mentre l'art. 24, Reg. Cam. si limita a riservare una parte del tempo disponibile all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il contenuto dei progetti di legge di iniziativa popolare, non si prevedono limiti di materia e possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria, sia costituzionale.

La legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” dispone le modalità di attuazione del referendum e detta la disciplina attuativa dell’art. 71 Cost. Da un punto di vista strettamente procedurale, la proposta di legge di iniziativa popolare, presentata al Presidente di una delle due Camere, deve essere corredata dalle prescritte firme. Il procedimento per la raccolta delle firme ha inizio con la presentazione della iniziativa legislativa alla cancelleria della Corte di cassazione da parte di almeno dieci promotori. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta alla Camera. Le firme richieste debbono, pertanto, essere raccolte nell’arco massimo dei sei mesi precedenti la data di presentazione della proposta alla Camera.

 

 

 

 

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