Il referendum abrogativo - Art.75 della Costituzione

Art. 75. Cost.

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

   

Il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 Cost. stabilisce che 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono proporre all’intero corpo elettorale l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".

Per legge si intende una legge in senso formale, cioè approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario; per "atto avente valore di legge" si intendono i decreti legge e i decreti legislativi (adottati dal Governo su legge delega del Parlamento).

La Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum.

Sono escluse dal referendum abrogativo le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è possibile abrogare disposizioni di rango costituzionale, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria. La Corte costituzionale ha esplicitato ulteriori criteri di ammissibilità dei referendum con una copiosa giurisprudenza.

Perché il referendum sia valido deve essere raggiunto il quorum di validità e cioè devono partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Perché la norma oggetto del referendum stesso sia abrogata deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” dispone le modalità di attuazione della procedura referendaria.

 

Torna all'inizio del contenuto