Estensione dell'elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20/10/2021.

La proposta di legge costituzionale AS. 1440-B "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica" è stata approvata dal Senato, in seconda deliberazione, l'8 luglio 2021 con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti.

Finalmente i giovani tra i 18 e i 25 anni potranno votare per l’elezione del Senato.

Viene così abrogata la previsione che limitava l’elettorato attivo per il Senato a coloro che avevano compiuto il venticinquesimo anno di età.

E’ una riforma che rafforza la partecipazione dei giovani alla  vita politica del paese e conferma bontà e l’efficacia delle  riforme costituzionali di carattere puntuale.

Si ricorda che Il testo di legge costituzionale era stato approvato in via definitiva in data 8 luglio 2021 e non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, per consentire l’eventuale richiesta di referendum costituzionale da parte di un quinto dei membri di ciascuna Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Il termine di tre mesi previsto della Costituzione per la richiesta di referendum confermativo è scaduto il 14 ottobre 2021.

In sintesi

La legge costituzionale si compone di un articolo unico che, attraverso la modifica dell’articolo 58, primo comma, della Costituzione, riduce il limite di età per gli elettori del Senato da 25 a 18 anni. Con tali modifiche l’elettorato attivo per il Senato della Repubblica viene uniformato a quello già previsto per la Camera dei deputati (art. 56 Cost.).

Il tema dell’abbassamento dell’età dell’elettorato attivo era emerso in occasione del dibattito sulla riduzione del numero dei parlamentari. Coerentemente con il metodo delle riforme puntuali si è provveduto con un autonomo disegno di legge.

Il disegno di legge

I Dossier di documentazione delle Camere

Torna all'inizio del contenuto