Approvato in prima lettura alla Camera il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale

Nella seduta del 29 aprile 2026, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale A.C.2564-A recante "Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale".

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato ed è stato assegnato alla I^ Commissione Affari costituzionali (non ancora iniziato l’esame – AS 1888).

 

Iter parlamentare 

Il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale è stato presentato dal Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Sen. Casellati in Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025, dove ha ricevuto una prima e importante approvazione da parte del Governo.

Il disegno di legge costituzionale recante "Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale" (AC2564) è stato assegnato alla I^ Commissione Affari costituzionali in sede Referente della Camera il 10 settembre 2025.

Dal 1° ottobre 2025 la Commissione ha avviato l’esame del provvedimento, per concludere i lavori l'11 marzo 2026 con l’approvazione del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea (testo AC-2564-A).

Il disegno di legge costituzionale è stato approvato dall’Aula della Camera in prima deliberazione il 29 aprile 2026 ed è stato trasmesso al Senato dove è stato assegnato alla I^ Commissione Affari costituzionali (AS 1888).

Per approfondire si veda il dossier del Servizio Studi della Camera.

 

In sintesi

Il testo riconosce a Roma Capitale poteri e risorse speciali, in linea con le altre grandi capitali europee e mondiali, e le attribuisce lo status di ulteriore e autonomo ente costitutivo della Repubblica, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Si riconoscono pertanto le specificità di Roma e la necessità di rendere più efficace il governo del suo vasto territorio.

A tal fine, si prevede l’attribuzione a Roma di funzioni legislative, sia concorrenti sia residuali, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa. In tutte queste materie restano fermi i limiti previsti dall’articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, con legge dello Stato adottata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, sarà disciplinato l’ordinamento del nuovo ente, riconoscendo a Roma Capitale forme peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria e prevedendo meccanismi di decentramento amministrativo.

Le nuove funzioni legislative potranno essere esercitate a partire dalle prime elezioni dell’Assemblea successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Fino a quel momento, continueranno ad applicarsi le leggi della Regione Lazio nelle materie indicate.

Nel caso in cui la Regione acceda a forme di autonomia differenziata, l’intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, definirà modalità e forme di coordinamento per l’esercizio delle rispettive funzioni.