Il referendum propositivo

La proposta di legge costituzionale A.S. 1089 “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum” (c.d. sul referendum propositivo) introduce per l’iniziativa legislativa popolare una procedura "rinforzata", ossia tale da concludersi con lo svolgimento di una consultazione referendaria e risponde al duplice obiettivo di promuovere e rafforzare la democrazia diretta e, nel medesimo tempo, di valorizzare il ruolo del Parlamento nella sua capacità di ascolto, di interlocuzione, di elaborazione di proposte in grado di rispondere sempre più efficacemente alle domande popolari.

In sintesi

La proposta di legge costituzionale modifica l’articolo 71 della Costituzione introducendo nuovi commi dopo il secondo. In particolare, si prevede che l’iniziativa legislativa popolare, qualora supportata da almeno cinquecentomila elettori, è sottoposta a referendum popolare se, entro diciotto mesi, le Camere non la approvino.

Le Camere possono naturalmente approvare la proposta con ogni modificazione che esse ritengano. Se le modifiche non sono meramente formali, tuttavia, il testo presentato dai promotori è ugualmente sottoposto al voto, salvo che essi non vi rinuncino. Se gli elettori lo approvano, è promulgato il testo presentato dai promotori. Altrimenti è promulgato il testo approvato dalle Camere.

Il referendum si può tenere solo se la Corte costituzionale lo giudica ammissibile.

Il disegno di legge

La proposta di legge costituzionale A.S. 1089 “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum” è stata approvata dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, il 21 febbraio 2019

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